Art. 27.
(Liquidazione degli incentivi alla produzione).

      1. Il contributo a favore dell'impresa di produzione, previsto dall'articolo 26, è liquidato sugli incassi lordi degli spettacoli nei quali il film è stato proiettato, accertati dalla SIAE e da questa comunicati al CNC, con una periodicità almeno trimestrale, secondo le modalità tecniche stabilite nel regolamento di cui al citato articolo 26, comma 4.
      2. Una percentuale del contributo di cui al comma 1 è liquidata, come corrispettivo per il servizio reso, alla SIAE. La misura di tale percentuale è definita dal CNC.
      3. Il contributo a favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura

 

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dei film di cui all'articolo 26, comma 1, è liquidato nei termini e con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.